ASL responsabile per la negligenza del medico convenzionato

Cambia l’orientamento dei giudici sulla responsabilità per il risarcimento del danno

A cura di: Mauro Marin - Direttore Distretto Sanitario AAS5,  Pordenone

Il medico di medicina generale nel curare gli assistiti  del SSN adempie ad una obbligazione per conto dell’Azienda Sanitaria con cui è convenzionato e pertanto anche l’Azienda Sanitaria, ai sensi dell’art.1218 del codice civile, è tenuta a risarcire il danno causato dalla condotta negligente del medico per ritardo di diagnosi di ictus cerebrale, secondo la sentenza n.6243 della Sezione Terza Civile della Cassazione depositata il 27 marzo 2015.

Infatti a carico dell’Azienda Sanitaria, tenuta ad assicurare le cure primarie sanitarie agli assistiti del SSN comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), si configura un’obbligazione ai sensi dell’art. 1173 del codice civile che può essere adempiuta con personale medico convenzionato parasubordinato incaricato ad agire verso gli assistiti del SSN per conto dell’Azienda Sanitaria nei confronti della quale dunque si configura una responsabilità civile contrattuale ai sensi dell’art. 1218 CC, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro dipendente o convenzionato del medico.

In precedenza invece l’orientamento opposto dei giudici era quello di ritenere il medico convenzionato direttamente responsabile per il risarcimento all’assistito del SSN in carico nel caso di danno causato dalla sua prestazione professionale. L’ASL non ha corresponsabilità nel danno causato dal medico convenzionato al paziente, in quanto non ha potere di controllo sul contenuto della sua attività terapeutica, non sussistendo un rapporto di servizio come invece per il medico pubblico dipendente, aveva affermato la Cass. Pen sez. IV con sentenza  n. 34460 del 16 aprile 2003 .

Va rilevato che la limitazione di responsabilità ai soli casi di colpa grave riguarda solo la perizia (art.2236 codice civile), mentre invece per negligenza e imprudenza il medico risponde anche per colpa lieve, secondo la sentenza n.6093/2013 della Cassazione sez. civile 3°.

Se però già dai primi accertamenti le condizioni cliniche del paziente risultano già irrimediabilmente compromesse è da escludere un nesso di causalità tra la diagnosi tardiva e il decesso tale da configurare una risarcibilità in capo agli eredi, secondo la sentenza n.8083 del 15 giugno 2011 del Tribunale di Palermo sezione 5°. Infatti il medico non risponde dei danni col risarcimento se l’omessa diagnosi non avrebbe cambiato l’evoluzione clinica del caso, non sussistendo perciò un rapporto di causalità tra la condotta del medico che pure ha sbagliato e il danno al paziente, secondo la sentenza n. 19133/2004 della Cass. Civile Sez. 3°.

Il medico si assume anche la responsabilità civile per l'eventuale danno commesso dai suoi collaboratori di studio nell'esercizio delle mansioni a loro affidate e su cui egli è tenuto a vigilare .

Il danno biologico che consegue a prestazione d'opera professionale (responsabilità contrattuale) si prescrive in 10 anni ai sensi dell'art. 2946 del codice civile, mentre il danno biologico dovuto a illecito (responsabilità extra-contrattuale) si prescrive in 5 anni ai sensi dell'art. 2947 del codice civile.

Recentemente, invertendo l’orientamento pregresso della Cassazione, il Tribunale di Milano, sezione civile Prima con sentenza n. 1430 del 2 dicembre 2014 ha riconosciuto che la responsabilità del medico che opera per conto della struttura pubblica è responsabilità extra-contrattuale con la conseguenza che l’onere della prova spetta al paziente che promuove l’azione legale e la prescrizione è quella più breve di cinque anni. Secondo il Tribunale di Milano, ai sensi dell’art.3, comma 1, del D.L. 158/2012 convertito nella legge Balduzzi n.189/2012, al di fuori dei casi in cui il paziente sia legato al professionista da un rapporto contrattuale, il criterio attributivo della responsabilità civile al medico debba essere individuato in quello della responsabilità da fatto illecito ai sensi dell’ art. 2043 c.c., con la conseguente inversione dell’onera della prova a carico del paziente e riduzione del termine di prescrizione quinquennale e non più decennale  del diritto al risarcimento del danno.

L’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi fa ritenere che la responsabilità del medico e di altri sanitari per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto diretto (diverso dal contratto concluso con l’Azienda Sanitaria) sia ricondotta alla responsabilità da fatto illecito di cui all’ art. 2043 c.c. e non più alla responsabilità contrattuale di cui all’ art. 1218 c.c.). Infatti, a norma dell’ art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Ciò comporta, ai fini del riparto dell'onere probatorio, che il paziente danneggiato potrà limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare che tale inadempimento non sussiste oppure che non è stato rilevante nel determinare il danno.

Il superamento della teoria del “contatto sociale” non comporta una riduzione delle possibilità per il danneggiato di ottenere il risarcimento dei danni in ragione sia del diverso regime giuridico ( art. 1218 c.c.) applicabile alla responsabilità della struttura presso cui il medico opera e sia della prevedibile maggiore solvibilità della struttura ospedaliera rispetto al singolo medico.

    Se infatti il paziente che ha subito un danno agisce in giudizio nei confronti del solo medico con cui è venuto in “contatto” presso una struttura sanitaria, senza allegare la prova di un contratto diretto col medico, la responsabilità risarcitoria del medico va riconosciuta solo in presenza degli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c. che il paziente ha l’onere di provare;
    se invece oltre al medico è chiamata in causa dal paziente anche la struttura sanitaria presso la quale il medico autore materiale del fatto illecito ha operato, la disciplina delle responsabilità andrà distinta: quella extracontrattuale ai sensi dell’ art. 2043 c.c. per il medico e quella contrattuale ai sensi dell’ art. 1218 c.c. per la struttura, con conseguente diverso onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento.

In ogni caso è raccomandabile che il medico abbia una polizza di assicurazione per la responsabilità civile.

Fonte: univadis.it

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